Che cosa succede se un condomino non vuole partecipare al Superbonus? La domanda è frequente, perché non è detto che tutte le persone che vivono in un condominio siano interessate a spendere i soldi necessari per l’apertura delle pratiche che occorrono per l’accesso al superbonus.
Quel che è previsto dalla normativa a proposito delle assemblee condominiali che riguardano l’imputazione ai condomini delle spese complessive che riguardano gli interventi deliberati è che la validità scaturisce dall’approvazione con quel numero di voti che rappresenta la maggioranza dei soggetti intervenuti e un terzo del valore del condominio, sempre che i condomini a cui le spese vengano imputate esprimano parere positivo. Ecco, quindi, che occorre capire cosa succede se un condomino non vuole partecipare al superbonus.
Cosa succede se un condomino non vuole partecipare al Superbonus: il parere dell’Agenzia delle Entrate
Questa ipotesi è stata regolamentata dalla risposta n. 620 del 22 settembre del 2021 dell’Agenzia delle Entrate; nel caso di specie, una pubblica amministrazione proprietaria di diversi appartamenti in un palazzo che contiene unità abitative di utenti privati ha presentato istanza in merito. In quella specifica occasione, L’ amministrazione non ha potuto fornire in assemblea il proprio assenso, dal momento che non può beneficiare del bonus.
L’Agenzia ha sottolineato che, in base al comma 9 bis dell’articolo 119 del DL 34 del 2020, sono i condomini che desiderano beneficiare della detrazione a farsi carico della spesa complessiva per accedere al 110%. Questo vuol dire che solo i condomini che sono favorevoli alle opere sono tenuti ad accollarsi le spese e a beneficiare del Superbonus, nel caso in cui uno o più proprietari degli immobili dell’edificio non concordano con lo svolgimento dei lavori.
Inoltre, dobbiamo sottolineare che, nel caso in cui il Superbonus non venga fruito in maniera corretta, a risponderne saranno solo coloro che ne hanno beneficiato. Questo vuol dire che coloro che non hanno approvato i lavori e non sono stati coinvolti nella loro esecuzione sono esclusi dai rischi.
La legge di bilancio 2021
A proposito delle delibere dell’assemblea condominiale, il legislatore attraverso il DL 104 del 2020 e in seguito con la Legge di Bilancio 2021 (vale a dire la Legge 178 del 2020) ha introdotto e modificato il comma 9 bis del DL 34 del 2020, che disciplinava le delibere di un’assemblea di condominio che riguardano l’approvazione di un intervento e dei finanziamenti che sono necessari per l’esecuzione dello stesso, così come l’adesione alla possibilità di sconto in fattura o di cessione del credito in tema di Superboonus: ambe due i provvedimenti vengono ad oggi ritenuti validi solo ed esclusivamente nel caso in cui ricevono l’approvazione di un numero di voti pari alla maggioranza dei condomini intervenuti pari ad un terzo o più del valore dell’edificio.
Per quel che riguarda le delibere di un’assemblea di condominio che riguardano l’imputazione a uno o più condomini di tutta la spesa che riguarda l’intervento per cui si è deliberato, la loro validità deriva dall’approvazione effettuata con le modalità appena citate, ma solo se i condomini che devono sostenere le spese manifestano un parere favorevole. In delibera, quindi, deve essere espressa l’opinione favorevole dei condomini che dovranno poi pagare di fatto i lavori.
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