La tanto attesa proroga sismabonus 110 non c’è stata: questo incentivo, infatti, sarà valido unicamente per le spese che saranno sostenute fino al prossimo 30 giugno 2022, e non oltre. L’agevolazione, dunque, non sarà oggetto della proroga lunga che è stata prevista in riferimento al Superbonus 110.
Dopo il 30 giugno 2022, dunque, l’agevolazione denominata Sismabonus Acquisti 110 scenderà dal 110% fino al 75% o, in taluni casi, all’85%, in base ai livelli di sicurezza – da un punto di vista sismico – dell’immobile. Ricordiamo che per questo tipo di agevolazione fiscale non è necessario il SAL (ovvero lo Stato Avanzamento lavori) e non è neppure richiesta l’asseverazione per la congruità dei prezzi.
Insomma ogni dubbio in merito alla proroga sismabonus 110 è stato sciolto: a dare questa preziosa indicazione è stata l’Agenzia delle Entrate, che è intervenuta dopo essere stata sollecitata in merito ad una interrogazione parlamentare.
Tutto è nato dal fatto che il legislatore aveva sì previsto di applicare anche per il sismabonus l’aliquota del 110%, ma per questa aliquota rafforzata non era stato indicato un termine di operatività. Ecco, dunque, che è stato indispensabile chiamare in causa l’Agenzia delle Entrate, che ha stabilito un termine di scadenza certo, ovvero il 30 giugno 2022.
Requisiti Sismabonus: tutto ciò che devi sapere!
Sismabonus acquisti: le informazioni utili
A disciplinare il Sismabonus acquisti, lo ricordiamo, è il Decreto Legislativo n. 63 del 2013, con riferimento in particolare al comma 1 septies dell’articolo 16. Questo tipo di agevolazione prevede una detrazione a beneficio di coloro che comprano delle unità immobiliari che vengono proposte da imprese che abbiano effettuato degli interventi di ristrutturazione grazie a cui è stato possibile ottenere una diminuzione del rischio sismico: interventi che, in taluni casi, possono aver comportato la demolizione di interi edifici e la loro ricostruzione, eventualmente con variazione volumetrica. Va detto a tal proposito che si applica la detrazione solo nel caso in cui le imprese vendano l’immobile entro i 30 mesi successivi alla data di fine dei lavori.
Bisogna rilevare – d’altra parte – che l’entità della detrazione è variabile, parte da un minimo del 75 fino a un massimo dell’85%, ma la soglia di spesa che non può essere superata è sempre di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare.
Ci sono anche altri requisiti che devono essere soddisfatti: per esempio, è necessario che gli interventi siano effettuati nei comuni che fanno parte delle aree a rischio sismico 1, 2 o 3. Tale classificazione, lo ricordiamo, è stata messa a punto tenendo conto dell’intensità e la frequenza dei terremoti avvenuti negli anni passati.
La detrazione, infine, è pari al 110% per le spese effettuate attraverso il Superbonus.
La durata del Sismabonus fino a giugno
Come si è detto, dunque, la proroga sismabonus 110 si conclude il 30 giugno del 2022. L’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta all’ istanza di interpello n. 57 risalente allo scorso 31 gennaio; affinché gli acquirenti di unità immobiliari residenziali abbiano la possibilità di usufruire del Superbonus per comprare una casa antisismica occorre che i requisiti siano rispettati nel periodo in cui la norma è in vigore. Di conseguenza, occorre che venga sottoscritto entro il prossimo 30 giugno l’atto di acquisto che riguarda gli immobili su cui i lavori dovranno essere effettuati.
Dunque, è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022.
Le proroghe lunghe relative al superbonus che sono state introdotte attraverso la legge di bilancio 2022, vale a dire la legge n. 234 del 2021, non riguardano – quindi – l’acquisto di abitazioni antisismiche.
Lascia un commento