Il credito d’imposta Formazione 4.0 è disciplinato dalla legge di bilancio n. 178 del 2020, in riferimento agli investimenti in innovazione tecnologica 4.0, in transizione ecologica, in ricerca e sviluppo e in altre attività di carattere innovativo a sostegno della competitività delle imprese. È possibile accedere a questo credito fino al prossimo 31 dicembre, a meno che non vengano poi stabilite ulteriori proroghe. In concreto, la Formazione 4.0 rappresenta un provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico che si basa sulla formula del credito di imposta.
Come funziona il credito d’imposta Formazione 4.0
Nel momento in cui si ottiene un credito di imposta diventa più semplice digitalizzare la propria impresa. Il credito può coprire il 60% delle spese affrontate per la formazione in prospettiva di Impresa 4.0. Questa misura, in sostanza, si rivolge alle imprese che hanno intenzione di investire in attività di formazione destinate ai propri dipendenti su temi che riguardano le tecnologie più importanti per la digital transformation delle imprese. Possono sfruttare questa opportunità tutte le aziende, a prescindere dal settore economico a cui fanno riferimento, dalla loro natura giuridica e dalle loro dimensioni.
Formazione 4.0 è disponibile anche per gli enti non commerciali che eventualmente esercitano un’attività contabile, ma non per i soggetti che hanno un reddito di lavoro autonomo. Per quanto riguarda le imprese, invece, non ci sono vincoli legati alle modalità di definizione del reddito a scopi fiscali o al regime fiscale che viene utilizzato.
Quali interventi possono beneficiare del credito di imposta
Affinché il credito di imposta possa essere concesso, è necessario che la formazione abbia a che fare con le innovazioni tecnologiche, e in particolare con la cyber security, con la manifattura additiva, con i big data, con l’interfaccia uomo macchina o con l’analisi dei dati.
Altre aree che possono essere prese in considerazione sono quelle che riguardano la robotica collaborativa e avanzata, la prototipazione rapida, i sistemi cyber fisici e i sistemi di visualizzazione e realtà aumentata. Ancora, il credito di imposta per Formazione 4.0 si può applicare per corsi e aggiornamenti che chiamino in causa le tecnologie di produzione, il cloud computing, le vendite e il marketing, l’integrazione digitale dei processi aziendali e il fog computing. Al contrario, non è possibile fruire delle agevolazioni per le attività di formazione periodica o ordinaria che vengono organizzate dall’azienda al fine di adeguarsi alle prescrizioni della norma relativa alla sicurezza sul posto di lavoro o comunque ad altre norme che sono obbligatorie per ciò che concerne la formazione.
Quali spese sono ammesse
Sono ammissibili i costi relativi ai servizi di consulenza che sono collegati al processo di formazione e le spese di personale, sia in relazione ai formatori sia in relazione a coloro che partecipano alla formazione. Inoltre, il credito di imposta può riguardare anche i costi di esercizio per i partecipanti e i formatori, sempre che essi riguardino il progetto di formazione, come per esempio l’ammortamento delle attrezzature e degli strumenti e le spese di viaggio. le spese di alloggio sono incluse unicamente per i partecipanti con disabilità. Ancora, occorre citare le spese generali indirette, come quelle di locazione e amministrative.
Qual è il credito che si può ottenere
Il credito di imposta che si può ottenere varia a seconda della tipologia di impresa. In particolare, si applica per il 50% delle spese sostenute nel caso delle piccole imprese con un limite di 300mila euro all’anno; per il 40% delle spese sostenute nel caso delle medie imprese con un limite di 250mila euro all’anno; per il 30% delle spese sostenute nel caso delle grandi imprese con un limite di 250mila euro all’anno. Il credito può essere fruito subito, già dall’anno in cui l’investimento viene effettuato, in seguito alla certificazione dei costi; per procedere è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate il modello F24 in modalità telematica. Va segnalato, in ultimo, che la misura del credito è pari al 60% delle spese sostenute quando i soggetti a cui sono rivolte le attività di formazione fanno parte della categoria dei lavoratori dipendenti svantaggiati o della categoria dei lavoratori dipendenti molto svantaggiati, inoltre possono essere coinvolti sia i dipendenti a tempo ridotto che a tempo pieno.
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